fino al 43,2% di beneficio fiscale

Iperammortamento

Con il Nuovo Piano Transizione 5.0 torna l’Iperammortamento: un’opportunità per le imprese che stanno pianificando investimenti in macchinari interconnessi, software 4.0 e soluzioni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili. La misura consente di maggiorare il costo degli investimenti agevolabili, generando un beneficio fiscale lungo il periodo di ammortamento.

Quanto vale il beneficio

L’Iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, applicata secondo scaglioni decrescenti in funzione della quota di investimento. Il beneficio si traduce in maggiori quote deducibili ai fini delle imposte sui redditi ed è fruito nel corso del periodo di ammortamento del bene.

Investimento fino a € 2,5 milioni

Maggiorazione fiscale

180%

Beneficio fiscale IRES 24%

43,2%

Investimento oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni

Maggiorazione fiscale

100%

Beneficio fiscale IRES 24%

24%

Investimento oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni

Maggiorazione fiscale

50%

Beneficio fiscale IRES 24%

12%

Esempio pratico Un’impresa acquista un macchinario 4.0, interconnesso al gestionale di produzione, del valore di € 200.000.
L’investimento rientra nel primo scaglione e beneficia della maggiorazione del 180%.

Maggiorazione fiscale:
€ 200.000 x 180% = € 360.000

Beneficio fiscale IRES 24%:
€ 360.000 x 24% = € 86.400

In pratica, su un investimento da € 200.000, il beneficio fiscale può arrivare a € 86.400, distribuito lungo il periodo di ammortamento.

Investimenti ammissibili

1

Beni materiali 4.0

Possono rientrare i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, inclusi nell’Allegato IV alla Legge n. 199/2025.
Rientrano, ad esempio, macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

2

Beni immateriali 4.0

Sono agevolabili anche software 4.0, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla digitalizzazione dei processi produttivi, inclusi nell’Allegato V alla Legge n. 199/2025.

Anche per i beni immateriali è necessario rispettare il requisito di interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

3

Autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

Rientrano inoltre gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi sistemi di stoccaggio e componenti funzionali.

Per il fotovoltaico, il dimensionamento dell’impianto deve essere coerente con l’autoconsumo: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

L’agevolazione è ammessa solo per impianti che utilizzano moduli fotovoltaici prodotti in UE e iscritti negli appositi registri ENEA nelle categorie b) e c).

Processo e documenti

Comunicazione GSE

L’Iperammortamento richiede una corretta pianificazione prima dell’investimento. Previste 3 comunicazioni GSE fino alla conclusione investimento + 2 comunicazioni annuali fino al termine fruizione.

Perizia asseverata

I beni devono rispettare i requisiti tecnici; inoltre i beni 4.0 devono essere interconnessi prima della comunicazione di completamento GSE. Perizia asseverata obbligatoria, anche per i beni di valore inferiore a 300k€.

Certificazione contabile

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.

Particolare attenzione va dedicata alla documentazione contabile e alla corretta imputazione temporale degli investimenti.

Comunicazioni GSE

Le attività da completare con il Gestore Servizi Energetici

Comunicazione preventiva

È il primo passaggio per prenotare il beneficio. La comunicazione indica gli investimenti previsti, la struttura produttiva interessata, la tipologia dei beni e l’ammontare dell’investimento. Per ciascun bene devono inoltre essere indicati la data di completamento dell’investimento, il coefficiente di ammortamento fiscale e:

• la data prevista di interconnessione, per i beni materiali 4.0 e per i software 4.0;

• la data prevista di entrata in esercizio, per gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.

Comunicazione di conferma

Dopo l’esito positivo del GSE, l’impresa deve confermare l’investimento entro 60 giorni, attestando il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

Comunicazione di completamento

A conclusione dell’investimento, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento, in ogni caso entro il 15 novembre 2028.

Per i beni materiali e immateriali 4.0, il completamento dell’investimento presuppone anche l’avvenuta interconnessione; per gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, rileva l’entrata in funzione dell’impianto.

Comunicazione periodica entro il 20 gennaio

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio.

Comunicazione integrativa entro il 30 giugno

Entro il successivo 30 giugno, l’impresa integra la comunicazione precedente con il piano di ammortamento, indicando le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Cumulabilità dell'agevolazione

L’Iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto e che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo ricevuti, riferibili ai medesimi costi ammissibili.

Corretta pianificazione dell'investimento

L’Iperammortamento richiede una corretta pianificazione prima dell’investimento.

Per accedere alla misura non basta acquistare un bene potenzialmente agevolabile: occorre verificare in anticipo la tipologia dell’investimento, i requisiti tecnici, l’interconnessione, la documentazione e la procedura da seguire tramite piattaforma GSE.

Una valutazione preventiva consente di:

• verificare se il bene rientra tra quelli agevolabili;

• stimare il beneficio fiscale ottenibile; 

• impostare correttamente ordini, acconti e tempistiche; 

• predisporre la documentazione tecnica e contabile;

• ridurre il rischio di errori nella gestione della pratica; 

• valutare correttamente eventuali cumuli con altre agevolazioni.

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Domande frequenti sull'Iperammortamento

La comunicazione preventiva basta per ottenere il beneficio?

No. La comunicazione preventiva è il primo passaggio per avviare la prenotazione tramite piattaforma GSE, ma non basta da sola per mettere in sicurezza il beneficio.

L’impresa deve poi confermare l’investimento, completarlo correttamente, disporre della documentazione tecnica e contabile richiesta e rispettare le condizioni previste per i beni agevolabili.

I 60 giorni decorrono dall’esito positivo della comunicazione preventiva.
Entro questo termine l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma e attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene.

Per i beni materiali e immateriali 4.0, l’interconnessione deve essere già avvenuta nel momento in cui viene predisposta la perizia.

In pratica, prima di caricare la comunicazione di completamento, l’impresa deve poter disporre della perizia o dell’attestazione richiesta; e la perizia può attestare l’interconnessione solo se il bene è effettivamente interconnesso.

Un investimento può essere composto da più beni o da più gruppi di beni.

In questi casi è importante impostare bene la pratica fin dall’inizio, perché i singoli beni possono avere tempi diversi di completamento e interconnessione. La gestione corretta consente di seguire l’avanzamento dei diversi asset senza perdere coerenza tra comunicazioni, perizia e documentazione contabile.

Prima dell’ordine occorre verificare almeno tre aspetti: il dimensionamento dell’impianto rispetto all’autoconsumo, la tipologia dei moduli fotovoltaici e la coerenza dell’investimento con i requisiti della misura.

In particolare, l’impianto non deve superare il limite del 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e deve utilizzare moduli prodotti in UE e iscritti negli appositi registri ENEA nelle categorie b) e c).

No, il sistema di accumulo va considerato come componente funzionale di un nuovo impianto di generazione destinato all’autoproduzione e autoconsumo.

Non va quindi trattato come investimento autonomo separato, ma collegato all’impianto FER a cui è asservito.

No. Perizia e certificazione contabile sono documenti necessari per accedere alla misura, ma le relative spese non rientrano nel beneficio.

Vanno quindi considerate come costi professionali di gestione della pratica, non come costo agevolabile del bene.

L’Iperammortamento può essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, ma il calcolo va fatto correttamente.

La base su cui applicare la maggiorazione deve essere determinata al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

No, non per lo stesso investimento.

Se un bene beneficia delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0 richiamate dalla normativa, non può accedere anche all’Iperammortamento per il medesimo investimento.

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